Credito Cooperativo di Vische e del Verbano Cusio Ossola sc
Fondata il 6 Febbraio 1896

Modalità di accesso
alla Trasparenza Bancaria


In queste pagine si può trovare il materiale informativo e riprodurne copia.

Ricordiamo, inoltre, che presso tutte le nostre filiali è a disposizione il suddetto materiale. Per maggiori dettagli La preghiamo di rivolgersi al personale addetto allo sportello.

Specifichiamo che in base alla normativa sulla Trasparenza bancaria i documenti sotto elencati non sono reperibili da questo sito ma unicamente presso le filiali, affissi in apposita bacheca riservata e dedicata alla Trasparenza bancaria.
Materiale esposto in filiale:
  • Fogli informativi delle aste dei titoli di stato
  • Listino dei cambi giornaliero
AVVISO USURA
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'sura.
Visitare il link presente sul Sito Banca d'Italia.

Reclami

La Banca aderisce all'Accordo interbancario per l'istituzione degli Uffici dei Reclami fin dalla realizzazione dell'Accordo stesso (15/4/1993).
Per qualsiasi problema il personale dei ns. sportelli è a Vs. disposizione. Se non siete soddisfatti potete inoltrarci un reclamo:
La banca risponderà entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo salvo per le lamentele inerenti ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, in questi casi la banca risponderà entro 90 giorni dal ricevimento.

Modulo per RECLAMO interno (Fac-Simile)

Ove non siate soddisfatti dalle risposte ricevute, o non abbiate ricevuto risposta nei termini sopraccitati, potete rivolgerVi a:

  • Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
L'Arbitro è un sistema stragiudiziale che offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.
Potete rivolgerVi all'Arbitro dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca.
Per informazioni su questo sistema:
Il ricorso all'ABF è gratuito per i clienti (è previsto solo il versamento di un importo di 20 Euro per contributo spese della procedura; tale importo, se il ricorso viene accolto, è rimborsato al ricorrente dall'intermediario).

Modulo Ricorso ABF

  • Conciliatore BancarioFinanziario.
In caso di controversia, potete attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio potete rivolgerVi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821,
sito internet www.conciliatorebancario.it,
e-mail associazione@conciliatorebancario.it,
all’interno del quale opera l' Ombudsman Giurì Bancario per la decisione di controversie che non rientrano nelle competenze dell'ABF.

Regolamento Ombudsman Giuri Bancario
Regolamento Ombudsman Transfrontalieri
Modulo per RECLAMO OMBUDSMAN
Modulo RECLAMO OMBUDSMAN Transfrontalieri
Modulo istanza di conciliazione

Codice di comportamento
su informativa mutui casa

Dal 15 novembre 2001 la nostra Banca ha aderito all'"Accordo europeo per un codice di comportamento volontario su informativa precontrattuale per i mutui ipotecari per la casa"

Codice Europeo Mutui Casa
Codice Europeo Mutui Casa Elenco Aderenti

Passaggio all'IBAN

Informativa alla clientela sull'utilizzo codice IBAN. Informativa sul Passaggio all'utilizzo generalizzato dell'IBAN

Avviso in merito ai dati Swift

Informativa alla clientela sull'utilizzo dei dati SWIFT.

Avviso Swift

Depositi "dormienti"
DPR 22 Giugno 2007, n. 116

Informativa alla clientela in materia di depositi definiti "dormienti".

Avviso Internet conti dormienti

Informativa Generale MiFID

Informativa generale per la prestazione di servizi di investimento, per il deposito titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca e per le operazioni di pronti contro termine.

Informativa Generale MiFID

Trasparenza

Penna e lente di ingrandimento su un contratto La Banca del Canavese mette a disposizione i propri Fogli Informativi, il documento che attesta le condizioni massime praticate alla propria clientela per le principali operazioni e servizi offerti.
I Fogli Informativi sono redatti ai sensi della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari (D.lgs. n.385/1993 - Testo Unico Bancario - Delibera CICR 4 marzo 2003 - Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 25 luglio 2003).

Indicatore Sintetico di Costo (ISC) per i conti correnti destinati ai consumatori

Calcolo del costo complessivo dell'apertura di credito


Documento "Principali Diritti del Cliente"

Principali diritti del cliente
CONTI CORRENTI E DEPOSITO A RISPARMIO
INVESTIMENTI – RISPARMIO AMMINISTRATIVO
FINANZIAMENTI
GARANZIE
SERVIZI DIVERSI
VIRTUAL BANKING
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Questi regolamenti non costituiscono offerta o sollecitazioni ad acquistare o vendere strumenti finanziari.
Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli informativi cui è destinato se ne assume la piena responsabilità.
Si raccomanda ai potenziali investitori di calutare l'acquisto delle obbligazioni dopo aver preso visione delle informazioni contenute nel regolamento e nel Prospetto Semplificato presenti in tutte le filiali.

PRODOTTI ASSICURATIVI
FOGLI INFORMATIVI SOCIETÀ TERZE